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MANCATA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA, PER I PRIVATI IN ARRIVO UNA POSSIBILE STANGATA FINO A 5 MILA EURO

L’art. 28 del Dl Coesione approvato dal Governo lo scorso 30 aprile riforma alcune disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso recentemente introdotte con l’articolo 29 del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19 (DL PNRR).

Per i committenti privati che non otterranno dalle imprese esecutrici prima della fine dei lavori la certificazione di «congruità della manodopera» per quello specifico cantiere, scattano infatti le sanzioni da mille a 5 mila euro. Viene infatti abbassata la soglia degli interventi interessati da 500.000 euro a 70.000, allargando notevolmente la platea degli interventi per i quali il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Pertanto, il proprietario di casa che si è rivolto all’impresa di costruzioni, prima della fine dei lavori deve ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione riferita alla congruità del costo della manodopera, ovvero verificare che l’impresa sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni in nero prima di pagare il saldo finale dei lavori, pena l’applicazione di una multa, anche nei casi di manutenzioni straordinaria o di ristrutturazioni che rientrino nella soglia (e la soglia di 70000 euro in caso di ristrutturazione è facilmente raggiungibile).

Viene inoltre soppressa la soglia del valore complessivo degli interventi uguale o superiore 150.000 euro, precedentemente prevista negli appalti pubblici. Pertanto, indipendentemente dal valore complessivo dell'intervento, e fermo restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’accertamento della violazione viene quindi comunicato all’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, con conseguenze ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

 

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